Canone Rai, non è arrivato in bolletta o non hai pagato?
Sanzioni fino a 600 euro
Hai l'ESENZIONE?
Se il canone Rai non è arrivato in bolletta, ma possiedi un televisore a casa, avresti dovuto pagarlo con il modulo F24 entro il 31 ottobre 2016. Per chi non l’ha fatto, ora c’è il rischio di incorrere in una sanzione fino a 600 euro. Una buona notizia però arriva per il 2017, con la tassa sulla televisione che nella legge di Bilancio è stata tagliata da 100 a 90 euro.
Antonella Donati su Repubblica spiega che tutti coloro che possiedono un televisore in casa, ma non sono intestatari di un contratto di fornitura elettrica, avrebbero dovuto pagare il canone Rai con il modello F24. Un pagamento dovuto anche da coloro che pur possedendo una televisione non si sono visti arrivare l’addebito in bolletta, come ad esempio coloro che vivono nelle isole che non sono allacciate alla rete nazionale elettrica, cioè Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia e Ventotene.
Tale metodo di pagamento valeva anche per i residenti dei Comuni di Anversa degli Abruzzi, Castel Del Monte, Pacentro, Rocca Pia, Santo Stefano di Sessanio. Ci sono poi altri casi particolari in cui si sarebbe dovuto pagare l’F24 entro il 31 ottobre:
“Si tratta ad esempio di più famiglie che vivono in immobili nei quali è presente un solo contatore elettrico, come genitori e figli sposati che abitano in due appartamenti diversi e con diversi stati di famiglia, dal momento che è dovuto un canone per ogni nucleo familiare. Dovranno pagare anche figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza come un’autonoma famiglia anagrafica, ma hanno conservato il contratto della luce intestato ad uno dei genitori. Pagamento dovuto anche dai portieri che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica”.
Se però non avete pagato, ci sono delle sanzioni a cui si va incontro e le multe sono decisamente salate, spiega ancora la Donati:
“Per gli evasori stanati dall’Agenzia delle entrate, infatti, scatta l’obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa da due a sei volte l’importo evaso (si tratta quindi di una sanzione fra i 200 e i 600 euro) oltre all’importo del canone non versato. Tutte le informazioni nelle pagine dedicate al canone sul sito dell’Agenzia delle entrate, o della Rai”.
Ecco in quali casi è prevista l’esenzione.
1) Chi non ha la tv
La prima situazione che consente l’esenzione dall’abbonamento televisivo riguarda i soggetti che, pur risultando i titolari di un’utenza domestica, non possiedono la televisione. Coloro che, infatti, non detengono alcun apparecchio televisivo devono compilare il modulo dell’Agenzia delle Entrate (scarica qui il modulo -
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2016/03/MODELLO-ESENZIONE-CANONE-RAI.pdf ) precisando che in nessuna abitazione, dove è attivata un’ utenza elettrica a loro intestata, si trova una tv.
2) Chi ha 75 anni di età
La seconda situazione in cui viene ammesso l’esonero dal pagamento del canone Rai riguarda i contribuenti che hanno compiuto 75 anni di età, aventi un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. L’esenzione, anche per questa categoria, la si può richiedere inviando la dichiarazione sostitutiva, mediante la compilazione dell’apposito modulo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Si precisa, che in tal caso, il modulo deve essere trasmesso una sola volta, non essendo richiesto un invio ogni anno.
3) Categorie particolari
La terza ed ultima casistica di esonero dal canone tv riguarda, infine, alcune precise categorie di lavoratori tra cui:
– agenti diplomatici;
– funzionari e impiegati consolari;
– funzionari di organizzazioni internazionali;
– militari non italiani o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza straniera, appartenente alle Forze Nato e di stanza in Italia.
Tutte queste categorie, per via di specifici accordi internazionali, sono pertanto esonerati dal pagamento del canone Rai, tuttavia solo dopo aver presentato il relativo modello di dichiarazione sostitutiva loro riservato, scaricabile sempre dal sito web delle Entrate.
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